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Viene dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agente della Riscossione, peraltro non costituitosi in primo grado, che instauri il giudizio di secondo grado ricorrendo a difensori esterni all’ufficio all’ufficio stesso, in violazione dell’art. 11 comma 2 del Dlgs n.° 546/92. Si è pronunciata in tal senso la CTR Lombardia.
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