INVALIDITÀ COSTITUZIONE AeR MEDIANTE AVVOCATI DEL LIBERO FORO

INVALIDITÀ COSTITUZIONE AeR MEDIANTE AVVOCATI DEL LIBERO FORO

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In data 24 giugno 2019, la Sezione I della C.T.P. di Latina (Relatore Dottoressa Giordano Rosaria ) ha pronunciato la sentenza nr. 685/2019, mezzo la quale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Dr Francesco Iodice, ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio dell’AeR mediante avvocato del libero foro, pertanto il ricorso avverso cartelle di pagamento è stato accolto per intervenuta prescrizione. L’AeR non ha potuto dimostrare la notifica di atti interruttivi.

Sul punto vi è da dire:

La Suprema Corte di Cassazione  con la sentenza n. 28684/18 del 09/11/2018, presidente CHINDEMI,  ha statuito in modo chiaro ed inequivocabile che gli atti di costituzione in giudizio e controdeduzioni, i ricorsi in appello, i ricorsi per revocazione e i ricorsi per cassazione proposti dall’agenzia dell’entrate – riscossione per il tramite di un avvocato di libero foro sono invalidi per nullità della procura; a ciò consegue l’inammissibilità delle domande giudiziali avanzate e l’inutilizzabilità delle deduzioni e della documentazione depositata nei fascicoli processuali.

A parere di chi scrive , non è applicabile  l’art. 182 c.p.c.,  (nonostante alcune C.T. come la Regionale della Campani lo applicano) per i seguenti motivi:

(i) Ai sensi dell’art. 182 c.p.c., cui l’art. 12, e.10, D.lgs. n. 546 del 1992 rinvia, il giudice deve verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e qualora rilevi “un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e la parte non provveda entro il termine perentorio fissatole a sanare il vizio, ai sensi dell’art. 18, c.c. 3 e 4, (e 53) D.lgs. n. 546 del 1992, dichiara l’inammissibilità (recte: improcedibilità per inammissibilità sopravvenuta) del ricorso (anche in appello ex artt. 55 e 61, D.Lgs. n. 546 del 1992). Tuttavia, l’art. 182 c.p.c., è applicabile nel processo tributario di merito solamente nei confronti delle parti che “devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”; non si applica, pertanto, alle parti di cui all’articolo 10, diverse dal ricorrente (che non versi nell’ipotesi di cui all’art. 12, c.2), indicate all’art. 11, c.c. 2 e 3, D.Lgs. n. 546 del 1992: all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, mentre invece si applicava ad Equitalia s.p.a.), come alle Agenzie fiscali, agli altri enti impositori ed ai soggetti c.d. gestori (albo art. 53, D.Lgs. n. 446 del 1997)

(ii)  La sentenza sopra  citata della SCC al punto 11. statuisce “In sintesi, laddove, il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione, a meno che si sia formato giudicato interno sul punto (arg. ex Cass. SU 13 giugno 2014, n. 13431; Cass. 11 giugno 2012, n. 9464; Cass. 4 aprile 2017, n. 8741)”.I Supremi Giudici indicano anche la via, come l’Agenzia Entrate Riscossione possa sanare la propria posizione, ma nei limiti dell’art. 125 c.p.c.

 

Francesco Iodice

 

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