Condividi su:
La mancata corresponsione delle retribuzioni, per qualsiasi ragione, da parte del datore di lavoro non concretizza il presupposto impositivo, poiché viene meno in capo al lavoratore sostituito, l’obbligazione principale di versare le imposte corrispondenti alla retribuzione. cfr. art. 23 Dpr 600/73.
Ctp Milano 2019
torna alla lista