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Sovente ci imbattiamo in fermi amministrativi, o meglio in preavvisi di fermo amministrativi, per un debito erariale di lieve entità rispetto al valore del veicolo.
Cerchiamo di fare un po di ordine.
La legittimità del ricorso al provvedimento di fermo amministrativo è subordinata al ricorrere di due distinti presupposti:
(i) la sussistenza del c.d. fumis boni juris, ossia l’attendibilità e sostenibilità della pretesa;
(ii) il fondato timore da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito, c.d. periculum in mora.
I due presupposti devono sussistere congiuntamente affinché possa essere applicata la misura cautelare. E’ necessario “dovrebbe” da parte dell’Ufficio un preventivo esame dell’intera posizione del contribuente. Il c.d. periculum in mora deve essere adeguatamente motivato da parte dell’Ufficio. Il concetto di periculum in mora, richiama, una pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma convergenti nell’indurre a ritenere, da parte degli Uffici, il rischio di comportamenti da parte del contribuente tesi a sottrarre beni da eventuali azioni esecutive.
Il pericolo per la riscossione deve essere attuale e non solo potenziale, e può essere desunto sia da dati oggettivi il patrimonio del contribuente, sia da dati soggettivi valutando il comportamento del contribuente. Infine, e non per ultimo in ordine di importanza, si ritine che ci detta essere sempre proporzionalità tra debito erariale e valore del veicolo da sottoporre a fermo.
Francesco Iodice
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