COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO.

COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO.

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Se dalla dichiarazione IVA annuale emergesse un credito, ancora prima di porre in essere tutte le valutazioni circa il superamento delle soglie, e quindi decidere se utilizzarlo in compensazione (trascorsi i 10 giorni dalla presentazione per il credito superiore a 5.000 euro) o chiederlo a rimborso, occorre verificare che il contribuente non abbia debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a 1.500 euro. In tale caso, infatti, l’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 vieta espressamente questo tipo di operazione, precisando che nel computo si considerano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e importi accessori. Per meglio chiarire il divieto, tra i debiti per imposte erariali rientrano IVA, IRES, IRPEF, IRAP e relative addizionali, nonché ritenute alla fonte relative a queste imposte e imposta di registro; sono esclusi i tributi locali e i contributi di qualunque natura. Per quanto riguarda invece gli importi accessori, si intendono le sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora, spese di notifica e spese relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente di riscossione. Tra imposte e importi accessori, il totale non deve superare i 1.500 euro per consentire le compensazioni (Circ. Ag. Entrate 13/E/2011). Il divieto scatta per i debiti iscritti a ruolo che siano scaduti, ossia siano trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella (Circ. Ag. Entrate 4/E/2011). Da evidenziare che il pagamento rateale del debito inibisce il divieto, ossia il debito non si considera scaduto ma, appunto, in corso di pagamento, perciò un soggetto che abbia debiti erariali per importi superiori a 1.500 euro, ma che stia provvedendo a pagarli a rate, può utilizzare i crediti in compensazione. In presenza di più cartelle per importi e scadenze differenti, occorre verificare il debito complessivo scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento. Il divieto non opera per le compensazioni verticali, ma solo per le orizzontali, ossia le compensazioni che si evidenziano attraverso il modello F24. Ovviamente tale divieto è superabile con il pagamento a saldo del debito scaduto; in alternativa, il citato art. 31 consente di compensare tali debiti con crediti erariali, utilizzando un particolare modello F24 (“F24 accise”) e la risoluzione n. 18/E/2011 ha istituito il codice da utilizzare per indicare il debito erariale da compensare. Il codice è “RUOL” da indicare nella sezione “accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in  compensazione”, poi nel campo “ente” si deve indicare “R” e mettere la provincia di competenza dell’agente di riscossione presso il quale il debito è in carico; non vanno invece compilati i campi “codice identificativo”, “mese”, “anno di riferimento”. Se la compensazione non copre interamente il debito scaduto, è possibile indicare attraverso apposito modello quale debito si stia per pagare: il modello è il “Mod RC1” e si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se invece il contribuente non comunica nulla, sarà l’agente a imputare il pagamento. L’indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% dell’importo del debito scaduto iscritto a ruolo, nel limite (ossia fino alla concorrenza) dell’ammontare indebitamente compensato: pertanto, se il debito, per esempio, risulta pari a 70.000 euro e viene compensato per 25.000, la sanzione sarà pari a 25.000.

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