Nota a Sentenza: La qualificazione ex lege del rifiuto agricolo come speciale e la conseguente inapplicabilità della TARI

Nota a Sentenza: La qualificazione ex lege del rifiuto agricolo come speciale e la conseguente inapplicabilità della TARI

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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sez. 6, Sent. n. 5914 del 16/09/2025

A cura dello Studio Tributario Iodice

Massima: «In materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. sono qualificati ex lege come “speciali” ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Tale qualificazione normativa esclude in radice il presupposto impositivo del tributo, la cui applicabilità è limitata ai soli rifiuti “urbani”, rendendo irrilevante ogni indagine sulla strumentalità dei fabbricati o sull’onere probatorio a carico del contribuente in merito alla produzione e gestione dei rifiuti stessi.»

Il Fatto Una società agricola, assistita e difesa dallo Studio Tributario Iodice, impugnava un avviso di accertamento TARI eccependo la carenza del presupposto impositivo. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso. Avverso tale decisione, lo Studio interponeva appello, argomentando l’errata interpretazione della normativa di settore da parte dei primi giudici.

La Questione Giuridica La questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte di secondo grado attiene alla corretta interpretazione del quadro normativo in materia di rifiuti, così come novellato dal D.Lgs. n. 116/2020. Nello specifico, il Collegio era chiamato a stabilire se la qualificazione del rifiuto agricolo come “speciale” discenda direttamente dalla legge, con conseguente esclusione automatica dal tributo, oppure se il contribuente sia gravato dell’onere di fornire prove fattuali per beneficiare della non imponibilità.

La Soluzione della Corte La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha accolto l’appello, aderendo pienamente all’impianto difensivo elaborato dallo Studio Iodice. Il Collegio ha riconosciuto come il D.Lgs. n. 116/2020 abbia ridefinito in modo netto il perimetro dei rifiuti urbani, escludendo espressamente “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura…” (art. 183, c. 1, lett. b-ter, D.Lgs. 152/2006). In modo complementare, l’art. 184, c. 3, lett. a), classifica come speciali “i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole… ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile”.

Da tale combinato disposto, la Corte fa discendere la conclusione che tutti i rifiuti derivanti dalle attività agricole sono, per definizione normativa, speciali. Questa qualificazione ex lege determina il venir meno del presupposto oggettivo della TARI. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto errata l’impostazione dei primi giudici, i quali avevano impropriamente traslato sulla questione TARI principi probatori (come quello della ruralità catastale) pertinenti ad altri tributi.

Commento La sentenza in commento, riveste un’indubbia importanza per gli operatori del settore agricolo. Il pregio della pronuncia risiede nell’aver ricondotto la questione al suo corretto alveo giuridico: la distinzione ontologica tra rifiuto urbano e speciale, così come delineata dal legislatore del 2020. La strategia difensiva vincente si è fondata proprio sulla valorizzazione di tale intervento normativo, che ha avuto la finalità di armonizzare l’ordinamento interno ai principi comunitari che escludono la filiera agricola dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

La decisione della CGT Campania sposa appieno tale finalità, chiarendo che non è richiesta alcuna prova al contribuente se non quella di esercitare un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Una volta accertata tale qualifica soggettiva, la qualificazione dei rifiuti come speciali ne discende come conseguenza automatica. Si tratta di un precedente che offre certezza giuridica alle imprese agricole, tutelandole da pretese fiscali infondate e che conferma l’efficacia di un approccio difensivo rigoroso e specializzato.

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