Acconti-caparre non soggetti ad IVA

Acconti-caparre non soggetti ad IVA

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La Suprema Corte di Cassazione, facendo suoi altri precedenti, ha affermato, ancora una volta che “In tema d’IVA, il versamento di una caparra confirmatoria a corredo di un preliminare di vendita, rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo, in quanto assolve una funzione di risarcimento forfettario del danno e non di anticipazione del corrispettivo. “ cassazione ordinanza 3736/2019, depositata l’08/02/2019.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell’A.F., ha osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema d’IVA, il versamento di una caparra confirmatoria a corredo di un preliminare di vendita, rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto impositivo, in quanto assolve una funzione di risarcimento forfettario del danno e non di anticipazione del corrispettivo; la caparra confirmatoria risponde, infatti, ad autonome funzioni: oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l’ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile; può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d’inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Inoltre, la CTR ritiene di non dovere dare rilievo: a) al fatto che la caparra copra, in ipotesi, il sessantatré per cento del prezzo totale della compravendita in base alla considerazione che l’art. 1385 c.c. non preveda alcun importo limite e che una caparra fissata in una misura elevata può ben avere una sua giustificazione giuridico-economica; b) ai rapporti di parentela fra gli amministratori delle due società. Assunto confermato dalla Cassazione che in estrema sintesi statuisce legittima la Caparra Eccessiva, in quanto l’art, 1385 del c.c. non prevede nessun limite.  Sempre la Cassazione afferma che non rilevano altre circostanze, quale il fatto che la caparra venga ad origine predisposta e menzionata come acconto.

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