Circolare n. 12/E 2025 – Novità fiscali sul reddito agrario e le coltivazioni “fuori suolo”

Circolare n. 12/E 2025 – Novità fiscali sul reddito agrario e le coltivazioni “fuori suolo”

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La circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025 dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, aggiorna la disciplina del reddito agrario, includendo le moderne attività di coltivazione fuori suolo tra quelle riconosciute fiscalmente come agricole.

 

  1. Nuove attività ammesse al regime di reddito agrario

 

La principale novità consiste nell’introduzione, all’art. 32 TUIR, della lettera b-bis), che riconosce come produttive di reddito agrario anche le coltivazioni effettuate in immobili specifici, con sistemi evoluti (vertical farm, idroponica, micropropagazione in vitro). Queste attività vengono equiparate alle tradizionali coltivazioni, purché soddisfino precise condizioni.

 

  1. Limiti di superficie e regime fiscale

Il reddito prodotto rimane classificato come “agrario” solo se la superficie interna adibita alla coltivazione non supera il doppio di quella della particella catastale su cui sorge l’immobile utilizzato. Oltre questo limite, il reddito eccedente è considerato di impresa. In attesa di un decreto attuativo, si applica un regime transitorio che adotta già tale criterio.

Esempio pratico: un capannone situato su una particella catastale di 1.000 mq potrà essere utilizzato per coltivazioni “fuori suolo” fino a un massimo di 2.000 mq di superficie interna, restando nel reddito agrario. L’eventuale superficie eccedente comporterà tassazione come reddito d’impresa.

 

  1. Condizioni per l’applicazione del nuovo regime

Affinché le nuove regole siano applicabili, devono essere rispettate due condizioni:

L’attività deve impiegare i “più evoluti sistemi di coltivazione”;

Gli immobili utilizzati devono rientrare in specifiche categorie catastali (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10).

 

  1. Chiarimenti per casi particolari

Le imprese agricole che già svolgevano attività riconosciute come produttive di reddito agrario secondo le vecchie regole, e che non hanno modificato la propria attività, continueranno a beneficiare del regime agevolato anche dopo la riforma.

Le coltivazioni evolute realizzate in strutture “leggere” e non accatastabili (ad esempio serre non permanenti) sono ancora considerate produttive di reddito agrario, ma rientrano nella precedente disciplina (lettera b dell’art. 32 TUIR), in quanto non soddisfano il requisito dell’immobile accatastato.

 

  1. Obiettivo della riforma

 

La riforma si propone di aggiornare la normativa fiscale riconoscendo la valenza agricola delle moderne tecniche di coltivazione, anche senza l’utilizzo diretto del suolo, allineando così il quadro fiscale a quello civilistico e tecnico. Per le attività non rientranti nelle nuove regole, resta in vigore la disciplina preesistente, garantendo continuità e certezza per gli operatori del settore.

 

Lo Studio rimane a disposizione, su appuntamento, per fornire chiarimenti e approfondimenti personalizzati in relazione ai casi specifici.

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