Locazioni Brevi: Guida alle Novità 2026 e ai Nuovi Obblighi per i Proprietari

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Il mercato delle locazioni brevi ha subito una profonda trasformazione normativa volta a garantire maggiore trasparenza, sicurezza e tutela della concorrenza. Per i proprietari e gli investitori immobiliari, la conformità alla disciplina introdotta dal D.L. 50/2017 e dalle successive integrazioni è oggi un requisito imprescindibile per evitare pesanti sanzioni.

I Punti Chiave della Disciplina

Per rientrare nel perimetro della “locazione breve”, il contratto deve riguardare immobili ad uso abitativo (cat. da A/1 a A/11, esclusi uffici A/10) e avere una durata non superiore a 30 giorni. Il regime è riservato alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Le Novità del 2026: Limite alle Unità Immobiliari

A partire dal periodo d’imposta 2026, il legislatore ha ulteriormente ristretto il campo di applicazione del regime forfettario. La disciplina delle locazioni brevi sarà applicabile solo nel caso di destinazione alla locazione di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Oltre tale soglia, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 c.c., comportando l’obbligo di apertura della Partita IVA.

Obbligo CIN e Requisiti di Sicurezza

Entro il 1° gennaio 2025, è divenuto obbligatorio munirsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Il CIN deve essere:

  • Esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’immobile.
  • Indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.

Inoltre, tutte le unità abitative devono ora rispettare rigorosi standard di sicurezza, tra cui l’installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre alla presenza di estintori portatili a norma.

Quadro Sanzionatorio

Il sistema dei controlli è stato potenziato, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti:

  • Mancanza del CIN: da 800 a 8.000 euro.
  • Mancata esposizione del CIN o assenza negli annunci: da 500 a 5.000 euro.
  • Omessa SCIA: obbligatoria per chiunque eserciti l’attività di locazione, da presentare presso il SUAP del comune di competenza.

Il Ruolo degli Intermediari e la Cedolare Secca

I soggetti che gestiscono portali telematici (es. Airbnb) o intervengono nel pagamento agiscono come sostituti d’imposta, operando una ritenuta del 21%. Resta a carico del locatore la responsabilità sulla veridicità dei dati forniti e sulla corretta determinazione della tassazione.

Lo Studio Iodice fornisce consulenza specialistica per la regolarizzazione delle posizioni fiscali e l’adempimento degli obblighi amministrativi legati al nuovo Portale Telematico del Ministero del Turismo.

 

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